SICUREZZA SUL LAVORO E PROFILI PENALI

LA CASSAZIONE PENALE AFFRONTA I RUOLI DEL RLS E DEL CSE

 

Cassazione Penale, Sez. IV, n. 38914 del 25 settembre 2023 e n. 42845 del 19 ottobre 2023

 

Con le due sentenze in commento, la Corte di Cassazione sezione IV specializzata in materia di reati in tema di violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, ha analizzato i ruoli del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Con la sentenza n. 38914/2023 la Corte di cassazione ha confermato una condanna emessa nel giudizio di merito a titolo di cooperazione nel delitto colposo nei confronti di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), sulla base della norma ex art. 50 d.lgs. 81/2008 che attribuisce allo stesso “un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Nel caso di specie, al RLS era stata imputata la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, "per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di: i) promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; ii) sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il lavoratore in questione) per l’uso dei mezzi di sollevamento; iii) informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore“, ed in particolare consentendo che il lavoratore colpito da infortunio mortale fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle previste, senza aver ricevuto adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal RSPP.

Con la sentenza n. 42485/2023, invece la Corte ha affrontato il tema del ruolo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): secondo gli Ermellini tale ruolo attribuisce la titolarità di una posizione di garanzia consistente in un dovere di “alta vigilanza” avente ad oggetto eventi riconducibili al c.d. rischio interferenziale o generico, e non anche al rischio c.d. specifico.

In buona sostanza, secondo la Corte il dovere di vigilanza del CSE ha ad oggetto le fonti di pericolo riconducibili all’ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività e alla eventuale interferenza con altre imprese; sono escluse, pertanto, le fonti di pericolo derivanti dalle singole attività lavorative. Ciò, tuttavia, non esclude che il CSE abbia l'obbligo di attivarsi in caso di pericolo grave ed imminente (art. 92 lett. f d.lgs. 81/2008) sempre che lo stesso sia in condizione di percepire il pericolo e sia in condizione di attivarsi. 

 

Cass Pen 38914 23 RLS
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Cass Pen 42845 23 CSE
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