Cass. Pen., Sez. III, 13 giugno 2023 (ud. 31 maggio 2023), n. 25317
REATI TRIBUTARI - Patteggiamento e confisca
Con la sentenza suindicata la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'art. 444, comma 1, c.p.p., come modificato dalla cd Riforma Cartabia (art. 25, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/22) limita alla sola confisca facoltativa la possibilità di ordinarla o di non ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato; pertanto, l'accordo tra le parti non può avere ad oggetto l'esclusione della confisca obbligatoria. In tal caso l'accordo può eventualmente vertere solo sull'individuazione dell'oggetto sul quale far ricadere la confisca, ovvero sull'ammontare della stessa.
Nel caso all'esame della Suprema Corte, il ricorrente era imputato dei delitti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74/00, laddove è prevista la confisca obbligatoria dei beni che costituiscano il profitto o il prezzo del reato, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p.
Inoltre, la Corte aggiunge una ulteriore precisazione, affermando che “la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito. Tale interpretazione appare coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone nel reato e che, di conseguenza, implica l’imputazione dell’intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio“.
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