CONFISCA DIRETTA DEL DENARO

Confisca diretta del denaro sul conto corrente e prova della sua derivazione da un titolo lecito

 

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 novembre 2021 (ud. 27 maggio 2021), n. 42415

 

La Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza suindicata, ha affermato il principio di diritto secondo cui: «qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l‘ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerario oggetto di ablazione».

La questione di diritto sollevata - di estrema importanza - era : «se il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito».

I risvolti applicativi di tale principio, che estende l'ambito applicativo della “confisca diretta” del denaro costituente prezzo o profitto del reato appaiono evidenti, essendo - alla luce di tale orientamento - possibile sottoporre a sequestro e confisca diretta  le somme di denaro giacenti su conto corrente bancario riconducibile al reo (e all’imputato), anche nel caso in cui sia fornita la prova della lecita provenienza di quella specifica giacenza.