Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34

Novità in tema di contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario e nuova causa di non punibilità dei reati tributari

 

 

Il 31 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legge n. 34 del 2023. il quale, tra le varie previsioni, introduce due novità rilevanti in ambito penale:

Causa speciale di non punibilità dei reati tributari


L’art. 23 del d.l. n. 34/2023 ha introdotto una causa speciale di non punibilità in relazione ad alcuni reati tributari.

Al primo comma si prevede che i “reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché’ le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello”.

Orbene, in relazione ai reati ex art. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del dlgs 74/00, sarà possibile usufruire della speciale causa di non punibilità, purché:

1) le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

2) le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Vale la pena evidenziare che spetta al contribuente dare “immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale” (art. 23, co. 2, d.l. n. 34/2023) e ciò comporta che il “processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione” (art. 23, co. 3, d.l. n. 34/2023).

La norma, tuttavia, prevede che durante “il periodo di cui al comma 3 possono essere assunte le prove nei casi previsti dall’articolo 392 del codice di procedura penale” (art. 23, co. 4, d.l. n. 34/2023) ossia i casi di "incidente probatorio".

Disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario


L’art. 16 del d.l. n. 34/2023 ha modificato la norma prevista dall'art. 583quater c.p. con il dichiarato scopo di aumentare la tutela penale del personale sanitario da fenomeni di violenza e aggressioni attraverso il rafforzamento del sistema punitivo. Esso dispone che:

“1. All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole «gravi o gravissime» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni.  In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di’ cui al comma primo».