SICUREZZA SUL LAVORO

Responsabilità del datore di lavoro subappaltatore – Rapporti tra DVR (documento di valutazione dei rischi) e il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

 

Cass. Pen., Sez. III, 13 febbraio 2023, n. 5907

 

Con la sentenza 5907 del 13 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha analizzato il rapporto tra il DVR (documento di valutazione dei rischi) e il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

La sentenza esamina il ricorso di un imputato, in qualità di datore di lavoro di una ditta subappaltatrice, condannato per la violazione dell’art. 55 dlgs 81/08 nell’ambito di un infortunio mortale di un lavoratore, in ragione della mancata redazione del DUVRI: lamentava l’imputato che l’onere di redigere il “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” fosse a carico del committente e non della subappaltatrice.

La Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso, afferma che «deve ritenersi doveroso distinguere tra l'obbligo di redazione di un documento contenente la «valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa», quale è il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), che è posto a carico di "ciascuno" dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori, e l'obbligo di redazione di un documento contenente in particolare la valutazione dei rischi da interferenze, D.U.V.R.I.(Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), che grava, invece, esclusivamente sul solo datore di lavoro committente.

Nel caso di specie, l’imputazione ascritta al ricorrente si riferiva all’adeguatezza del DVR, che l'imputato ricorrente, quale legale rappresentante di un'impresa coinvolta nei lavori, sia pure a titolo di subappalto, era in ogni caso tenuto obbligatoriamente a predisporre, mentre il Giudice di merito aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato facendo riferimento al DUVRI “la cui elaborazione gravava non su tale soggetto, in quanto datore di lavoro subappaltatore, bensì, esclusivamente, sul datore di lavoro committente».

 

Cassazione 5907 2023
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